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Che dice la legge?
Parliamo di tragici eventi sul lavoro e cosa dice la legge.
L’articolo 2087 del Codice Civile:
“L’IMPRENDITORE è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.”
Entrano in gioco concetti antichi ma sempre vivi, di “culpa in eligendo” e di “culpa in vigilando”. Il datore di lavoro deve perciò “scegliere le persone giuste”, fidate e preparate per ogni lavoro, e “deve vigilare” o preporre soggetti fidati ed esperti di vigilanza, cosicché ciascuno possa svolgere il suo lavoro senza rischi per sé e per gli altri.
Il datore di lavoro è quasi sempre CORRESPONSABILE negli infortuni che potrebbero subire i suoi dipendenti, anche nei casi in cui “sembrerebbe” non averne colpa.
In altre parole, il datore di lavoro deve: rispettare tutte le norme sulla sicurezza e tutte le regole di prudenza, organizzare il lavoro per far sì che non si verifichino imprudenze altrui. Deve collocare le persone giuste al posto giusto, le persone devono essere preparate e fornite d’istruzioni adeguate e deve predisporre e garantire un sistema di controlli atto ad escludere che l’evento di danno possa verificarsi.
La responsabilità del datore di lavoro viene esclusa solo in casi “fortuitò” cioè quando l’incidente viene provocato da cause esterne del tutto imprevedibili e in ordine alle quali nessuna possibilità di controllo e intervento da parte del datore di lavoro è ipotizzabile, per esempio un terremoto, un ciclone violentissimo, o quando siano dimostrabili comportamenti ingannevoli o dolosi del lavoratore infortunato o di altri soggetti.
Fonte: Subfornitura News